OBIETTIVO
La misura “Parco Agrisolare”, è un bando finanziato dai fondi del PNRR – NextGenerationEU collocato alla missione 2, componente 1, investimento 2.2. L’investimento persegue l’obiettivo di creare e migliorare l’infrastruttura connessa allo sviluppo, all’adeguamento e all’ammodernamento dell’agricoltura, compresi l’accesso ai terreni agricoli, la ricomposizione e il riassetto fondiari, l’approvvigionamento e il risparmio energetico e idrico, tramite la realizzazione di impianti fotovoltaici su edifici a uso produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale.
L’investimento persegue l’obiettivo climatico-ambientale di contribuire all’adattamento ai cambiamenti climatici e alla loro mitigazione tramite la promozione dell’energia sostenibile e dell’efficienza energetica.
Il soggetto attuatore è il Gestore dei servizi energetici GSE S.p.a., cui è affidata la gestione della misura mediante atto che ne regola i rapporti con il Ministero.
BENEFICIARI
Sono soggetti beneficiari del suddetto bando:
- Imprenditori agricoli in forma individuale o societaria;
- Imprese Agroindustriali;
- Cooperative Agricole che svolgono attività di cui all’art. 2135 del codice civile e le cooperative o loro consorzi di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
- Soggetti appartenenti alle tre precedenti categorie costituiti in forma aggregata, quali associazioni temporanee di imprese (A.T.I.), raggruppamenti temporanei di impresa (R.T.I), reti d’impresa, comunità energetiche rinnovabili (CER), e affini.
Le imprese destinatarie delle agevolazioni devono rispettare i seguenti requisiti per avere accesso alle agevolazioni:
- Essere regolarmente costituiti ed iscritti come attivi nel registro delle imprese;
- Essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- Possedere capacità di contrarre con la pubblica amministrazione;
- Essere in condizioni di regolarità contributiva e previdenziale (DURC REGOLARE);
- I requisiti d’accesso devono essere posseduti fin dalla data di presentazione della domanda e mantenuti per tutto il tempo che intercorre tra questa data e l’erogazione del contributo;
NB! Sono esclusi i soggetti esonerati dalla tenuta della contabilità IVA, aventi un volume di affari annuo inferiore ad euro 7.000,00.
NB! Le imprese che risultano già beneficiarie, in base agli elenchi dei progetti approvati, possono presentare domanda per il presente bando esclusivamente previa espressa rinuncia al contributo stabilito, da effettuarsi prima della presentazione della domanda di agevolazione e a condizione che i lavori di realizzazione dell’impianto fotovoltaico non siano già stati avviati. La mancanza di anche una sola di queste condizioni determina l’esclusione dai contribuiti di cui al presente Regolamento.
PROGETTI AMMISSIBILI
Sono considerati progetti ammissibili la realizzazione di impianti fotovoltaici che dovranno essere installati sulle coperture di fabbricati esistenti strumentali all’attività agricola, ivi compresi quelli destinati alla ricezione e all’ospitalità nell’ambito dell’attività agrituristica, che siano nella disponibilità dell’impresa proponente, e che siano regolarmente accatastati alla data di invio della Proposta nel catasto dei fabbricati con annotazione, nella relativa posizione catastale, del riconoscimento della ruralità fiscale.
Il bando stabilisce quali sono i quattro (4) progetti ammissibili:
- Linea 1: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria NON eccedenti il limite dell’autoconsumo;
- Linea 2: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli;
- Linea 3: Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli;
- Linea 4: Aiuti agli investimenti nel settore della produzione agricola primaria eccedenti il limite dell’autoconsumo.
- Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti della LINEA 1 unicamente se l’obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell’azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia elettrica e termica dell’azienda agricola, compreso quello familiare. Tali consumi di energia elettrica e termica dovranno essere attestati da opportune evidenze documentali. La vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale;
- Per le aziende agricole di produzione primaria, gli impianti fotovoltaici sono ammissibili agli aiuti della LINEA 4 se l’obiettivo è la vendita diretta dell’energia elettrica prodotta con il fine ultimo di ottenere un incremento del fatturato;
DOTAZIONE FINANZIARIA
La dotazione finanziaria complessiva è pari a 997 milioni di euro e un importo pari ad almeno il 40% delle predette risorse è destinato al finanziamento di progetti da realizzare nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Le risorse stanziate sono così ripartite:
- Linea 1: (produzione agricola primaria) 697 Milioni di euro;
- Linea 2: (trasformazione di prodotti agricoli) 150 Milioni di euro;
- Linea 3: (trasformazione di prodotti agricoli in non agricoli) 75 Milioni di euro;
- Linea 4: (produzione agricola primaria eccedenti il limite di autoconsumo) 75 Milioni di euro.
INTENSITA’ DELLE AGEVOLAZIONI
Agli interventi realizzati viene riconosciuto un finanziamento in conto capitale con le seguenti intensità di aiuto rispetto alla spesa ammessa:
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano di produzione dei prodotti agricoli, nei limiti dell’autoconsumo (LINEA 1): 80% delle spese ammissibili;
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano di trasformazione dei prodotti agricoli in altri prodotti agricoli (LINEA 2):
- 80% delle spese ammissibili, se l’impianto installato ha una potenza compresa tra 6 e 200 kWp;
- 65% delle spese ammissibili, se l’impianto installato ha una potenza compresa tra 200 e 500 kWp;
- 50% delle spese ammissibili, se l’impianto installato ha una potenza compresa tra 500 e 1000 kWp;
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano di trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli (LINEA 3): 30% delle spese ammissibili;
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano di produzione dei prodotti agricoli, eccedente il limite dell’autoconsumo (LINEA 4): 30% delle spese ammissibili;
- Il contributo è concesso fino ad esaurimento delle risorse disponibili a legislazione vigente;
- Ai sensi del Regolamento Operativo sono definite Regioni meno sviluppate le seguenti Regioni: Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano di produzione dei prodotti agricoli:
- La quota delle agevolazioni può essere incrementata di un ulteriore 10% (fino al 50%) per gli interventi realizzati nelle Regioni meno sviluppate;
- La quota delle agevolazioni può essere aumentata del 20% in caso di investimenti collettivi, investimenti in zone soggette a vincoli naturali, investimenti effettuati da giovani agricoltori o gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di agevolazione.
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano della trasformazione dei prodotti agricoli in altri prodotti agricoli:
- La quota delle agevolazioni può essere incrementata di un ulteriore 10% (fino al 50%) per gli interventi realizzati nelle Regioni meno sviluppate;
- Per gli investimenti realizzati da aziende agricole che si occupano della trasformazione dei prodotti agricoli in prodotti non agricoli:
- La quota delle agevolazioni può essere incrementata di un ulteriore 15% (fino al 45%) per gli interventi realizzati nelle Regioni meno sviluppate;
- La quota delle agevolazioni può essere incrementata di 20% per gli aiuti concessi alle piccole imprese;
- La quota delle agevolazioni può essere incrementata di 10% per gli aiuti concessi alle medie imprese.
INTERVENTI AMMISSIBILI
Unitamente all’acquisto e alla posa in opera di pannelli fotovoltaici sui tetti di fabbricati possono essere eseguiti uno o più dei seguenti interventi di riqualificazione ai fini del miglioramento dell’efficienza energetica delle strutture:
- Rimozione e smaltimento dell’amianto;
- Realizzazione dell’isolamento termico dei tetti;
- Realizzazione di un sistema di aerazione connesso alla sostituzione del tetto (intercapedine d’aria).
Gli interventi devono rispettare i seguenti requisiti per essere considerati ammissibili:
- Gli interventi eseguiti non potranno comportare un peggioramento delle condizioni ambientali e delle risorse naturali, e dovranno essere conformi alle norme nazionali e unionali in materia di tutela ambientale, nonché al principio «non arrecare un danno significativo» (conformità al principio DNSH – Do No Significant Harm);
- Gli interventi devono prevedere l’installazione di impianti fotovoltaici, con potenza di picco non inferiore a 6 kWp e non superiore a 1000 kWp;
- Tutti i dettagli degli interventi ammissibili e delle spese ammissibili riguardanti i progetti sono consultabili all’ALLEGATO A .
-
L’importo massimo complessivamente ammissibile per ciascun Soggetto Beneficiario non può in ogni caso superare l’importo di 2.330.000 € (euro duemilionitrecentotrentamila/00), così ripartiti:
- Fino a 1.500.000 euro per l’installazione di pannelli fotovoltaici;
- Fino a 700.000 euro per gli interventi complementari (rimozione dell’amianto, areazione, isolamento);
- Fino a 100.000 euro per i sistemi di accumulo;
- Fino a 30.000 euro per i dispositivi di ricarica.
SPESE AMMISSIBILI
Sono considerate ammissibili, ove effettivamente sostenute e comprovate, le seguenti spese:
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Per la realizzazione di impianti fotovoltaici:
- Acquisto e posa di moduli fotovoltaici, inverter, software di gestione, ulteriori componenti di impianto;
- Sistemi di accumulo;
- Fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi;
- Costi di connessione alla rete;
-
Per gli interventi di riqualificazione:
- Demolizione e ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/KWp.
- Le spese sono consentite fino a un limite massimo di 1.500,00€/KWp per l’installazione dei pannelli fotovoltaici;
- L’importo delle spese ammissibili è incrementabile fino ad ulteriori 1.000,00€/KWh ove siano installati anche sistemi di accumulo. In ogni caso, il contributo complessivo corrisposto per i sistemi di accumulo non può eccedere euro 100.000,00;
- Qualora siano installate colonnine di ricarica elettrica per la mobilità sostenibile e per le macchine agricole, potrà essere riconosciuta, in aggiunta ai massimali su indicati, una spesa fino ad un limite massimo ammissibile pari a 30.000,00 €;
- Qualora fosse stato scelto di eseguire uno o più lavori di riqualificazione che comportino la demolizione e la ricostruzione delle coperture e fornitura e messa in opera dei materiali necessari alla realizzazione degli interventi, fino ad un limite massimo ammissibile di euro 700,00/kWp;
- È consentita la realizzazione di impianti fotovoltaici su coperture anche diverse da quelle su cui si opera la bonifica dall’amianto, purché appartenenti allo stesso fabbricato;
- È ammessa l’opera di bonifica anche su superfici superiori a quelle dell’installazione di impianti fotovoltaici, purché appartenenti allo stesso fabbricato;
- Sono ammissibili le spese di progettazione, asseverazioni ed altre spese professionali richieste dal tipo di lavori, comprese quelle relative all’elaborazione e presentazione dell’istanza, direzione lavori e collaudi, se prestate da soggetti esterni all’impresa;
- L’imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile nel rispetto della normativa nazionale di riferimento;
- Tutte le spese sono ammissibili a partire dal giorno di presentazione della domanda da parte del Soggetto beneficiario.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
- Le proposte, redatte in conformità alle istruzioni del Regolamento Operativo, dovranno essere presentate, pena l’irricevibilità, esclusivamente tramite la Piattaforma informatica predisposta dal Soggetto attuatore GSE a decorrere dalle ore 12:00:00 del giorno 12 settembre 2023 e fino alle ore 12:00:00 del giorno 12 ottobre 2023;
- Alla domanda di agevolazione dovrà essere allegata una relazione tecnica asseverata, redatta da un professionista abilitato, contenente la descrizione del sito e dei lavori oggetto dell’istanza di contributo, la stima preliminare dei costi e dei lavori, il cronoprogramma delle attività tecnico-amministrative necessarie alla realizzazione di ciascuno degli interventi per cui si chiede l’agevolazione, e altra documentazione specifica.
- Ciascun Soggetto Beneficiario potrà presentare una o, in caso di progetti distinti, più Proposte esclusivamente a valere su un’unica Tabella di cui all’Allegato A al Decreto, pena l’inammissibilità di tutte le Proposte presentate
NOTE
- I soggetti beneficiari dovranno realizzare, collaudare e rendicontare gli interventi entro diciotto (18) mesi dalla data della pubblicazione dell’elenco, salvo richiesta di proroga, sostenuta da motivi oggettivi e soggetta all’approvazione a cura del soggetto attuatore, d’intesa con il Ministero. Deve essere garantita comunque la realizzazione, collaudo e rendicontazione degli interventi entro il 30 giugno 2026;
- L’ammontare massimo del contributo è erogato in un’unica soluzione a conclusione dell’intervento, fatta salva la facoltà di concedere, a domanda del soggetto beneficiario e nei limiti della disponibilità delle risorse, un’anticipazione fino al trenta per cento (30%), a fronte della presentazione di idonea garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie, dagli intermediari finanziari o da primarie imprese assicurative;
- Gli aiuti di cui al presente decreto possono essere cumulati, in relazione agli stessi costi ammissibili, con altri aiuti di Stato, compresi quelli “de minimis”, nel rispetto del divieto del doppio finanziamento e purché tale cumulo non porti al superamento dell’intensità di aiuto stabilita per ciascuna tipologia di investimento di cui al presente
decreto.
RIFERIMENTI NORMATIVI
DECRETO MINISTERIALE MASAF 19 APRILE 2023