OBIETTIVO
Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all’attrattività e alla promozione turistica nel territorio nazionale, sostenendo gli operatori del settore nel percorso di attenuazione degli effetti della crisi e per il rilancio produttivo ed occupazionale in sinergia con le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nello stato di previsione del Ministero del turismo è istituito un fondo denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente »
DESTINATARI
Sono destinatari delle agevolazioni le Agenzie di Viaggio e i Tour Operator che soddisfino i seguenti requisiti previsti:
- Essere iscritti al Registro imprese con attività esercitata in misura primaria o prevalente con codice ATECO 79.1 – 79.11 – 79.12;
- Essere attiva e non avere procedure concorsuali in corso;
- Avere sede in Italia;
- Essere in regola con la polizza RC Professionale e il Fondo insolvenza e fallimento per tutte le annualità dal 2019 al 2023;
- Non essere destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9 comma 2 del DL 8 giugno 2001 n.231;
- Essere in regola con gli obblighi in materia previdenziale, fiscale, assicurativa;
- Aver subito una diminuzione del fatturato 2021 di almeno il 30% rispetto al fatturato 2019.
DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Per la determinazione del contributo, a seconda che si tratti di attività di intermediazione o di organizzazione, sono stabilite due diverse modalità di calcolo:
Per le attività di organizzazione:
- Differenza tra tutti i ricavi ottenuti nel corso dell’anno 2019 (fatture e scontrini) e tutti i ricavi maturati nell’anno 2021;
- L’ammontare del contributo è determinato applicando alla differenza le seguenti percentuali:
- 5% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
- 3% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
- 1% per cento per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 0,5% per cento per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Per le attività di intermediazione:
- Differenza tra l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 e l’ammontare delle operazioni con data di effettuazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, determinate come segue:
- Tutte le fatture riepilogative mensili per le provvigioni corrisposte a ciascun intermediario, senza la contabilizzazione dell’Iva, per la vendita dei pacchetti e servizi turistici dei tour operator;
- Tutte le fatture attive, al netto dell’Iva, per le provvigioni relative all’intermediazione nella vendita di crociere, biglietti aerei, ferroviari, marittimi ed automobilistici, soggiorni alberghieri ed extra alberghieri, noleggio mezzi di trasporto e per ogni altra attività di intermediazione annotata;
- L’ammontare globale dei corrispettivi al netto dell’Iva, derivanti dalle operazioni di intermediazione effettuate ai sensi dell’art. 22, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
- L’ammontare del contributo è altresì determinato applicando le seguenti percentuali alla differenza per le attività d intermediazione:
- 50% per i soggetti con ricavi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta 2019;
- 30% per i soggetti con ricavi superiori a 400 mila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo di imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi superiori a 1 milione di euro e fino a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019;
- 5% per i soggetti con ricavi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019.
Inoltre si deve tener presente che:
- Qualora il soggetto richiedente sia stato costituito dopo la data del 01/01/2020 l’ammontare del contributo sarà pari a 1.500,00 €, nel limite della disponibilità delle risorse finanziarie;
- Le somme eventualmente residuali sono ripartite tra tutti i soggetti aventi diritto. I contributi saranno determinati con le regole riportate nel presente bando;
- Il contributo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi;
- L’ammontare delle risorse da ripartire tra gli aventi diritto è pari, per l’anno 2023, a 39 milioni di euro;
- Il 50% del contributo richiesto è erogato entro 30 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle domande;
- L’altro 50% del contributo verrà erogato a seguito dei controlli effettuati dal Ministero del Turismo e dalle Agenzie delle Entrate;
- I contributi saranno erogati in conformità a quanto stabilito dal Regolamento UE n. 1407/2013.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le modalità di presentazione delle istanze, nonché le modalità di accesso alla piattaforma informatica, che dovrà essere appositamente istituita, per la presentazione delle domande saranno contenuti in un successivo provvedimento, che verrà emanato dal Ministero del Turismo.
RIFERIMENTI NORMATIVI
SITO DEL MINISTERO DEL TURISMO